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Avv. Caltabiano

Articolo

Aggiornamento: 23 nov 2021

Principio inerenza art. 53 Cost. art. 109 T.U.I.R


Abstract: Il principio di inerenza non trova collocazione nell’art. 109, comma 5 del T.U.I.R. – in quanto disposizione che limita la deducibilità dei costi che dovessero risultare estranei all’attività svolta – ma bensì trova fondamento sul principio costituzionale di effettività della capacità contributiva contenuta nell’art. 53 Cost. e concerne non soltanto i componenti negativi ma anche quelli positivi che confluiscono sul presupposto dell’imposta. Il principio di inerenza come afferenza del costo all’attività dell’impresa, il quale considera inerenti anche le spese sostenute nell’interesse della realizzazione del programma economico dell’impresa. Esso deve essere apprezzato attraverso un giudizio qualitativo, scevro da riferimenti ai concetti di utilità o vantaggio. Oltre che al principio di effettività della capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost., può, altresì, essere ancorato ai più generali principi costituzionali dell’equità e della solidarietà sociale. Va da sé che il sindacato di merito sarà sempre possibile qualora un costo dovesse risultare manifestamente estraneo all’attività dell’impresa; in questo caso, tuttavia, non si sarebbe in presenza di una scelta che investe il profilo qualitativo, ma di un costo non inerente alla radice.





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